Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento delle famiglie è consentito alle persone fisiche insolventi il raggiungimento di un concordato con i creditori.
      2. Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri beni mobili e immobili; per «insolvenza» si intende l'incapacità della persona fisica a fare fronte ai debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all'attività lavorativa svolta.
      3. Per «concordato con i creditori» si intende il piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti dell'ammontare complessivo dei crediti.
      4. La procedura di concordato con i creditori è cumulabile con i benefìci e con gli istituti già esistenti, quali quelli volti alla prevenzione dell'usura e disciplinati dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.
      5. La procedura di concordato prevista dalla presente legge non impedisce alla persona fisica insolvente di ricercare direttamente con i diversi creditori un accordo per il ripianamento della situazione debitoria.